(massima n. 1)
Nel caso di omicidi commessi da appartenenti ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso nell'ambito di una c.d. «guerra di mafia» con altra similare organizzazione criminosa, non puņ dirsi che sussista connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p. tra i detti omicidi ed il reato associativo, nel senso che i primi possano dirsi commessi «per eseguire» il secondo, attesa la natura permanente di quest'ultimo e la sua preesistenza rispetto agli altri fatti criminosi in questione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso, in tema di misure cautelari, che potesse trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p., relativa alle c.d. «contestazioni a catena», nella parte in cui richiama l'ipotesi di connessione prevista dal citato art. 12, comma 1, lett. c, stesso codice).