(massima n. 1)
La connessione configurabile, ai sensi dell'art. 12, lettera c), c.p.p., fra un reato di tentato omicidio, per il quale si proceda a carico di ignoti, e quello di favoreggiamento personale, per il quale si proceda a carico di soggetto noto, cui si addebiti una condotta volta a favorire gli autori del suddetto tentato omicidio, comporta che anche per il reato di favoreggiamento personale sia competente a procedere il tribunale e non il pretore, potendo venir meno il vincolo della connessione, con i relativi effetti, solo nel caso in cui le indagini relative al tentato omicidio si concludano con l'archiviazione.