(massima n. 2)
Le dichiarazioni spontanee dell'imputato previste dall'art. 494 c.p.p. possono anche avere contenuto accusatorio nei confronti di coimputati, nel qual caso vengono a costituire vere e proprie chiamate in correitā da valutarsi come elementi di prova a carico dei chiamati secondo la disciplina dettata dall'art. 192, comma 3, c.p.p.