(massima n. 1)
La legittimità della contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. va valutata al momento in cui essa viene formulata come ipotesi di accusa, da sottomettere poi al vaglio del giudizio alla stessa stregua della contestazione principale. È in tale momento che tra il reato contestato in via principale e quello contestato in via suppletiva deve esistere la connessione prevista dall'art. 12, lett. b), c.p.p. A nulla rileva, quindi, che in sede di giudizio per il primo reato intervenga assoluzione.