(massima n. 1)
Allorché concorrono simultaneamente le ipotesi di connessione previste rispettivamente dalla lettera a) — e dalla lettera b) — dell'art. 12 c.p.p., in mancanza di espressa disciplina legislativa, non è possibile dare la prevalenza a una di esse, ignorando le altre, ma è necessario tenerle presenti tutte, con le relative conseguenze sulla competenza. (Nella specie, relativa a cooperazione in omicidio colposo dovuto a trapianto di due reni espiantati a persona affetta da melanoma su due soggetti sani, deceduti in luoghi diversi, il giudice territorialmente competente è stato individuato in quello del luogo nel quale era avvenuto il primo decesso).