(massima n. 1)
Il legislatore ha tenuto ben distinto il regime della competenza per connessione dal regime della competenza per materia. Ciò anche quando la connessione incida su quest'ultimo tipo di competenza per essere i procedimenti connessi attribuiti alla cognizione di giudici diversi ratione materiae. Invero, mentre il primo comma dell'art. 21 c.p.p. prescrive la rilevabilità, anche di ufficio, della incompetenza per materia in ogni stato e grado del processo, il terzo comma dello stesso articolo, assimilando il regime della incompetenza per connessione (anche quando comporti una diversa attribuzione di competenza per materia) al regime della competenza per territorio, stabilisce che essa può essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. E, proprio utilizzando le regole che conducono a differenziare la competenza per materia dalla competenza per connessione, quest'ultima - soprattutto in un regime dal quale è stato cancellato il sistema della pregiudizialità omogenea disciplinata dall'art. 18 c.p.p. 1930 - pur accomunata nell'identica ratio del rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge, resta ancora la risultante dell'introduzione di un criterio attributivo della competenza dettato da prevalenti ragioni di economia processuale.