(massima n. 1)
In tema di esigenze cautelari, legittimanti l'emissione o il mantenimento di un provvedimento cautelare personale, il pericolo di inquinamento probatorio deve essere riferito alle indagini relative al procedimento a carico dell'indagato da sottoporre o sottoposto alla misura e non a quelle relative al procedimento connesso, anche se riunito, a carico di soggetti diversi e per altri reati rappresentanti il fine del reato addebitato al suddetto indagato. La norma strumentale dettata in tema di connessione (art. 12, comma 1, c.p.p.) č stata infatti predisposta per consentire di cumulare i procedimenti in autonoma e comune competenza, ma non anche allo scopo di allargare l'ambito della cautela istruttoria tipica di un determinato reato ad ulteriori reati ascritti a diversi indagati. (Fattispecie concernente procedimenti riuniti aventi ad oggetto rispettivamente false dichiarazioni al P.M. rese da un certo soggetto ed omicidio ascritto ad altri, nell'ambito del quale ultimo procedimento il mendacio era stato posto in essere. Affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha escluso che il pericolo di inquinamento probatorio relativo alla misura della custodia in carcere a carico dell'indagato per il reato di cui all'art. 37 bis c.p. potesse riguardare le indagini del procedimento per omicidio).