(massima n. 5)
L'iscrizione nei registri dello stato civile, quale cittadino italiano, in forza dell'art. 5 comma primo legge 21 aprile 1983 n. 123, ha efficacia meramente dichiarativa: dell'essersi cioè realizzata la fattispecie complessa, prevista dalla legge per l'acquisto, in forza di essa soltanto, della cittadinanza. Ove in sede penale si accerti che taluno si sia falsamente attribuita la qualità di figlio di madre o di padre italiano, ben può il giudice penale rilevarlo - per negare a costui la cittadinanza italiana, così fraudolentemente e solo apparentemente conseguita - nell'esercizio del potere-dovere posto dall'art. 2 comma primo c.p.p., il quale fissa la regola dell'autonoma cognizione del giudice penale per quanto concerne le questioni strumentali rispetto alla decisione finale, salva l'eventuale sospensione del processo a norma dell'art. 3 c.p.p. Ne consegue che, accertata la falsa attribuzione della cittadinanza italiana, per il caso di delitto comune commesso all'estero, non può farsi applicazione dell'art. 9 bensì, se ne ricorrono le condizioni, del successivo art. 10 c.p.