(massima n. 1)
Il reato di trasporto abusivo di cose previsto dall'art. 46 della L. 6 giugno 1974, n. 298 non č reato istantaneo, in quanto la condotta che ne integra gli estremi si protrae nel tempo, durante tutto il periodo del trasporto. Ne consegue che il reato deve essere ritenuto permanente e che la competenza territoriale per esso deve essere determinata ai sensi dell'art. 8, comma 3, c.p.p., e pertanto appartiene al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. (Fattispecie in tema di conflitto).