(massima n. 1)
In tema di stupefacenti, la competenza territoriale a conoscere del delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 si radica nel luogo d'ingresso della sostanza psicotropa entro il confine di Stato, ove tale luogo sia accertato, ed altrimenti appartiene alle autoritą giudiziarie dei luoghi in cui le condotte penalmente rilevanti successive all'importazione (detenzione e trasporto) sono poste in essere.