(massima n. 2)
In tema di misure cautelari personali, nel caso in cui il Gip abbia rigettato la richiesta di emissione di provvedimento coercitivo per carenza di esigenze cautelari e pur ritenendo sussistenti, nel caso sottoposto al suo esame, gravi indizi di colpevolezza, il tribunale, investito dell'appello proposto dal P.M., deve - al fine di disporre la richiesta misura in accoglimento del gravame - prendere in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 292 c.p.p. e pertanto deve motivare adeguatamente, non solo in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari (oggetto della impugnazione del P.M.), ma anche in ordine alla gią ritenuta configurabilitą dei gravi indizi, della quale l'indagato non aveva alcun interesse a dolersi, essendo stata comunque disattesa, nei suoi confronti, la richiesta di applicazione della misura cautelare. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso del P.M., che aveva denunciato violazione del principio devolutivo dell'appello, un quanto il tribunale, investito del gravame con riferimento alla ritenuta carenza di esigenze cautelari, aveva esteso la sua cognizione anche alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza).