(massima n. 1)
Il giudice per le indagini preliminari si pone come giudice del singolo atto processuale e non anche come giudice del processo, con la conseguenza che nei confronti di tale giudice, almeno fino alla chiusura delle indagini preliminari, l'imputato non può dedurre l'incompetenza territoriale. Ne consegue che in relazione agli atti compiuti, o da compiersi dal Gip, è da escludere che possano sorgere ipotesi di conflitto positivo di competenza territoriale. (Fattispecie relativa a misura di custodia cautelare disposta nei confronti della stessa persona da giudici per le indagini preliminari di distinti tribunali, asseritamente per il medesimo fatto, in relazione alla quale la S.C. ha rammentato che l'art. 297 comma terzo stabilisce la disciplina di tale ipotesi soltanto in relazione alla durata della misura stessa, con l'esclusione di qualsiasi nullità dei provvedimenti di applicazione).