(massima n. 1)
Attesa la peculiaritą della recidiva in contrabbando prevista dall'art. 296, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (in base al quale essa č operante obbligatoriamente e comporta l'applicazione di una pena di specie diversa reclusione rispetto a quella prevista per il reato base), ed avuto riguardo al disposto di cui all'art. 210, D.L.G. 28 luglio 1989, n. 271 (att., coord. e trans. c.p.p.), secondo cui «continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice», deve ritenersi che, in base all'art. 21, primo comma, n. 2, L. 7 gennaio 1929, n. 4, quale sostituito dall'art. 10, L. 31 luglio 1984, n. 400, la competenza a conoscere del reato di contrabbando aggravato ai sensi del citato art. 296, D.P.R. n. 43/1973 appartenga al tribunale e non al pretore, nulla rilevando in contrario il fatto che l'art. 4 c.p.p. escluda, di regola, la rilevanza della recidiva ai fini della determinazione della competenza.