(massima n. 1)
L'art. 479 c.p.p. (questioni civili o amministrative) rimette alla piena discrezionalitą del giudice penale la decisione in ordine alla possibilitą di disporre la sospensione del dibattimento fino a che la risoluzione della controversia civile, dalla quale dipende la decisione sull'esistenza del reato, non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, laddove l'art. 19 c.p.p. 1930, prevedeva l'obbligatorietą della sospensione dell'azione penale. Invero, l'ambito di applicabilitą dell'art. 3 c.p.p., relativo alle questioni pregiudiziali, č pił limitato rispetto a quello delineato dall'abrogato art. 19 c.p.p., avendo escluso le controversie relative allo stato di fallito, con la conseguenza palese della semplice facoltativitą del giudice di poter disporre la sospensione del dibattimento, facoltativitą riconosciuta anche in presenza delle residue questioni pregiudiziali sullo stato di famiglia o di cittadinanza.