(massima n. 1)
In tempo di pace la giurisdizione «normale» è quella ordinaria, mentre quella militare ha carattere eccezionale ed è subordinata a un duplice limite, uno di natura oggettiva, rappresentato dal fatto che ne formano oggetto esclusivamente i reati militari, e cioè gli illeciti penali sanzionati con pena militare, e l'altro di ordine soggettivo, costituito dall'appartenenza alle Forze Armate degli autori dei reati i quali pertanto devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi. Ne consegue che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario la cognizione di un'omessa denuncia di reato commessa da un ufficiale delle Forze Armate, dal momento che essa concreta una fattispecie delittuosa configurata e sanzionata da norma incriminatrice appartenente alla legge penale comune (art. 361 c.p.).