(massima n. 1)
In tema di condominio negli edifici, le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. non corrispondono alle modificazioni, cui si riferisce l'art. 1102 c.c., atteso che le prime sono costituite da opere di trasformazione, le quali incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltą del condomino in ordine alla migliore, pił comoda e razionale, utilizzazione della cosa, facoltą che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c.