(massima n. 1)
In tema di servitù prediali, la fattispecie prevista dal quarto comma dell'art. 1068 c.c., comportando il trasferimento della servitù non già su altra porzione dello stesso fondo, come nell'ipotesi contemplata dal secondo comma del medesimo art. 1068 c.c., ma su altro fondo del proprietario dell'originario fondo servente o di un terzo, determina l'estinzione della servitù preesistente e la contestuale costituzione di una nuova servitù, anche se di eguale contenuto, a carico del diverso fondo. A differenza, tuttavia, dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1068 c.c. (nella quale il verificarsi dei richiesti presupposti normativi determina l'insorgenza, in capo al proprietario del fondo servente, del diritto di ottenere il trasferimento del luogo di esercizio della servitù), qualora l'offerta di altro luogo egualmente comodo rivolta al proprietario del fondo dominante venga da quest'ultimo ingiustamente rifiutata, l'accoglimento della domanda di trasferimento della servitù su altro fondo del proprietario del fondo servente, ai sensi dell'art. 1058, quarto comma, c.c., è rimesso alla valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria, la quale, accertata la sussistenza delle condizioni di legge, "può" disporre detto trasferimento.