(massima n. 1)
In tema di trasferimento della servitù in luogo diverso, ai sensi dell'art. 1068, secondo comma, c.c., mentre la maggiore gravosità dell'esercizio della servitù per il fondo servente - quale ragione della richiesta di spostamento - deve necessariamente essere determinata da fatti sopravvenuti rispetto al momento di costituzione del vincolo, va escluso che tale requisito occorra anche nel caso in cui il proprietario del fondo servente abbia l'obiettiva esigenza di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, essendo tali facoltà consentite dal criterio di esercizio del minor aggravio del fondo servente, di cui all'art. 1065 c.c., senza alcuna necessità di comparazione tra la situazione esistente all'epoca in cui fu creata la servitù e la situazione, invece, esistente quando il trasferimento venga chiesto.