(massima n. 2)
Il diritto all'uso dell'area pertinente ad un fabbricato per parcheggio dell'auto è di natura reale (art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47), e, pertanto, si prescrive - per il combinato disposto degli artt. 1026 e 1014 cod. civ. - dopo vent'anni dall'acquisto dell'unità immobiliare.