(massima n. 1)
La costituzione di un comparto edificatorio, ai sensi dell'art. 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'art. 870 c.c., non ha alcuna incidenza sul regime giuridico dei beni che ne fanno parte, i quali rimangono in proprietą dei singoli consorziati, determinando, piuttosto, vincoli relativi alla destinazione urbanistica, imposti in funzione dell'edificazione e della trasformazione dell'intera lottizzazione o dei singoli lotti. L'amministrazione comunale, pertanto, prescrive unicamente ai singoli proprietari, soli o riuniti in consorzio, di realizzare le opere di sistemazione del comparto edificatorio, onde evitare l'espropriazione delle aree, ma tale funzione non limita il diritto dei comproprietari di disporre dei loro immobili durante il tempo occorrente per la realizzazione delle medesime opere.