(massima n. 1)
Non costituisce atto emulativo, vietato ai sensi dell'art. 833 c.c., la sostituzione di una siepe con un muro in cemento, volto a precludere ai vicini l'"inspectio" nel proprio fondo, in quanto, rimanendo la funzione del manufatto identica a quella della siepe, tale sostituzione non può dirsi manifestamente priva di utilità. Invero, ponendosi il carattere emulativo come limite esterno al diritto di proprietà esercitabile dal confinante, lo stesso deve essere valutato in termini restrittivi, con la conseguenza che, se pure la nuova opera possa non rispondere completamente a quei requisiti funzionali che ne avevano giustificato la creazione, tuttavia l'obiettiva idoneità a soddisfarli in gran parte consente di escludere la ravvisabilità dell'atto emulativo.