(massima n. 1)
In tema di limiti della proprietą, non costituisce abuso del diritto, vietato ai sensi dell'art. 833 c.c., la creazione di un terrapieno in un terreno agricolo, che pure determini, di fatto, una compressione della facoltą di godimento del proprietario confinante, non sussistendo nel nostro ordinamento una generale proibizione per il proprietario di un fondo di sopraelevare lo stesso, in modo da non pregiudicare il panorama visibile da altro fondo, salva l'eventuale costituzione della "servitus altius non tollendi".