(massima n. 1)
La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli risponde all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunitā dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, che derivano da tale evento, come anche dall'adozione del minore d'etā ex art. 27 della legge n. 184 del 1983; pertanto, la revocazione della donazione non č consentita per sopravvenuta adozione del maggiore d'etā, la quale č finalizzata non a proteggere la prole, ma ad assicurare all'adottante la trasmissione del nome e del patrimonio ("adoptio in hereditatem"), essendo, quindi, manifestamente infondata la questione di illegittimitā dell'art. 803 c.c., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la revocazione degli atti di liberalitā per sopravvenienza di figli adottivi maggiorenni.