(massima n. 1)
Il disconoscimento della paternitā, per il caso in cui il figlio sia nato dopo la celebrazione del matrimonio, ma prima che siano trascorsi centottanta giorni, ai sensi dell'art. 233 c.c. (nuovo testo), implica, a carico dell'istante, la prova del fatto costitutivo della relativa pretesa, cioč la prova della non paternitā, atteso che detta posterioritā della nascita rispetto al matrimonio č di per sé sufficiente ad integrare una presunzione di status di figlio legittimo, anche se, trattandosi di concepimento avvenuto all'infuori del matrimonio, il disconoscimento medesimo non č soggetto alle condizioni fissate dall'art. 235 c.c. (nuovo testo).