(massima n. 1)
In tema di successioni per causa di morte, il termine fissato dal giudice, ai sensi dell'art. 481 c.c., entro il quale il chiamato deve dichiarare la propria eventuale accettazione dell'ereditā, anche con inventario, č un termine di decadenza, essendo finalizzato a far cessare lo stato di incertezza che caratterizza l'ereditā fino all'accettazione del chiamato. Ne consegue che dal decorso di detto termine, in assenza della dichiarazione, discende la perdita del diritto di accettare, rimanendo preclusa ogni proroga di esso, senza che rilevi in senso contrario la possibilitā di dilazione consentita dall'art. 488, secondo comma, c.c. unicamente per la redazione dell'inventario.