(massima n. 2)
Qualora l'azione di disconoscimento della paternitą venga fondata sul difetto di coabitazione dei coniugi, intesa come convivenza coniugale, nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita (art. 235, primo comma n. 1 c.c.), la prova contraria deve riguardare l'esistenza in quel periodo di rapporti sessuali fra i coniugi medesimi, deducibili dal ripristino, anche temporaneo, della convivenza, o da incontri occasionali. Nell'indagine diretta a stabilire il fondamento dell'azione di disconoscimento della paternitą, il giudice del merito ą tenuto ad accogliere la richiesta delle prove genetiche od ematologiche nei casi di ammissibilitą dell'azione medesima contemplati dall'art. 235, primo comma n. 3 (nuovo testo) c.c. (adulterio, occultamento della gravidanza ed occultamento della nascita), non anche nel diverso caso di azione esperita in base al n. 1 di detta norma (mancanza di coabitazione dei coniugi), nel quale l'accoglimento di quella richiesta č rimesso all'apprezzamento delle circostanze da parte del giudice medesimo, non censurabile in sede di legittimitą se correttamente motivato.