(massima n. 2)
Nell'adozione di persona maggiore di età, l'incapacità naturale dell'adottante al momento della manifestazione del consenso può essere fatta valere esclusivamente dai soggetti legittimati a proporre il reclamo ai sensi dell'art. 313, secondo comma, c.c., tassativamente indicati, atteso che, in mancanza di una norma specifica relativa alla legittimazione a far valere i vizi del consenso in tale specifica fattispecie, devono ritenersi legittimate, ai sensi dell'art. 1441 c.c., solo le parti del rapporto adottivo, non potendo trovare applicazione l'art. 428 c.c..