(massima n. 1)
L'interesse umano e affettivo del minore alla dichiarazione giudiziale di paternitą o maternitą non va pił valutato dal Tribunale qualora il minore abbia raggiunto i sedici anni, essendo in tale caso la valutazione di detto interesse rimessa allo stesso minore, attraverso la diretta manifestazione di consenso all'azione. A maggior ragione, nel caso in cui l'interessato abbia raggiunto la maggior etą nel corso del giudizio e intervenga personalmente nel processo, deve ritenersi superata la necessitą del consenso.