(massima n. 1)
La disposizione di cui all'ultimo comma, dell'art. 269 c.c., costituisce una norma processuale speciale che non contraddice, nello spirito del precetto di cui all'art. 30 Cost., il principio della libera ricerca, con ogni mezzo di prova, della paternitā o maternitā naturale, ma pone soltanto un limite alla regola generale del libero convincimento del giudice sancito dall'art. 116 c.p.c., con la conseguenza che il giudice stesso, pur sempre libero nella scelta e nell'impiego degli strumenti per l'accertamento del rapporto di filiazione, č tuttavia vincolato nella valutazione delle risultanze processuali nel senso imposto dalla citata disposizione.