(massima n. 1)
Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternitā o della maternitā naturale, la inidoneitā della sola dichiarazione della madre a costituire prova della paternitā naturale, sancita dall'ultimo comma dell'art. 269 c.c., non č parificabile al divieto assoluto di utilizzazione delle eventuali, predette dichiarazioni, non potendosi escludere, coerentemente con il disposto dell'art. 116 c.p.c. (che, alle dichiarazioni delle parti ed al loro contegno processuale, riconosce valore di argomento di prova, pur se non piena), che il giudice possa utilizzarle coniugandone il contenuto con altri argomenti di prova, onde fondare, sul risultato ermeneutico cosė complessivamente ottenuto, il proprio legittimo convincimento. (Omissis).