(massima n. 1)
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'ultimo comma dell'art. 269 c.c., introducendo una limitazione di carattere probatorio, per cui la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova sufficiente della paternità naturale, non rende indefettibile la dimostrazione della esistenza di tali rapporti, dovendo la predetta disposizione essere coordinata con quella del secondo comma dello stesso art. 269, per effetto del quale la prova della paternità e della maternità può essere data con qualsiasi mezzo.