(massima n. 1)
In tema di dichiarazione giudiziale della paternitą naturale, la maggiore affidabilitą delle cosiddette prove ematologiche o genetiche, alla stregua dei pił recenti metodi scientifici, nel senso della loro idoneitą ad evidenziare non soltanto in termini negativi, ma anche positivi, il rapporto di filiazione, non esclude che le prove medesime restino soggette ai poteri discrezionali del giudice nel merito in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori in genere, e che quindi vengano legittimamente rifiutate in presenza di elementi gią sufficienti alla formazione del convincimento, positivo o negativo, sul fondamento della domanda.