(massima n. 2)
Nel giudizio diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., da parte del giudice di merito, anche in assenza di prova di un qualsiasi rapporto sessuale tra le parti, atteso che proprio la mancanza di prove oggettive assolutamente certe (e ben difficilmente acquisibili) circa la reale natura dei rapporti tra le parti giustifica il ricorso alla prova ematologica, il cui esito consente non solo di escludere in modo assoluto la contestata paternità, ma anche di confermarla con un grado di probabilità che, alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche, supera normalmente il 99 per cento.