(massima n. 1)
Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità o della maternità naturale, tra gli argomenti di prova idonei a fondare il convincimento del giudicante rientra anche il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ad esami ematologici, che non può ritenersi giustificato con il mero richiamo a possibili violazioni della legge n. 675 del 1996 sulla tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l'uso dei dati nell'ambito del giudizio non può che essere rivolto ai fini giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l'accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della legge anzidetta.