(massima n. 1)
Il principio secondo il quale il provvedimento che disponga, o meno, la consulenza tecnica, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, č incensurabile in sede di legittimitā, va contemperato con quello secondo il quale il giudice stesso deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata, non potendo detto giudice rifiutare sic et simpliciter o con argomentazioni di stile e prive di reale consistenza il ricorso ad essa ; ne discende che, nel giudizio per l'accertamento della paternitā naturale ex art. 269 c.c., la mancata ammissione di consulenza tecnica genetica, che non tenga conto dei progressi della scienza biomedica e argomenti sic et simpliciter sull'avvenuto decesso del presunto padre giā da moltissimi anni e sulla dispendiositā e difficoltā del relativo accertamento tecnico, rigettando la domanda non giā per totale mancanza di prove, bensė per non univocitā e discordanza degli elementi acquisiti attraverso le prove storiche, costituisce vizio di motivazione sindacabile in sede di legittimitā.