(massima n. 1)
Il riconoscimento della paternità naturale, contenuto in un testamento, ancorché inidoneo a costituire lo status di figlio naturale, per inefficacia derivante dalla circostanza che il testatore sia ancora in vita (art. 256 c.c.), esprime un'ammissione del fatto procreativo, e, come tale, può essere utilizzato, quale elemento di convincimento, nella causa promossa per la dichiarazione giudiziale di detta paternità naturale.