(massima n. 1)
In tema di dichiarazione giudiziale di paternitą il nuovo testo dell'art. 269 c.c. non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali puņ essere provata la paternitą naturale, cosģ consentendo che quella prova possa essere anche indiretta ed indiziaria e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi, nel cui ambito assumono, in particolare, efficacia probatoria determinante la «fama» e il tractatus. Per contro ai fini della prova anzidetta non assume carattere di indefettibilitą la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali fra la madre e il preteso padre durante il periodo del concepimento.