(massima n. 1)
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il principio della libertà di prova sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2 c.c. non è derogato dal limite imposto al giudice dalla disposizione di cui al successivo quarto comma della stessa norma di legge, e non tollera, pertanto, surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, né, conseguentemente, mediante l'imposizione al giudice di merito di una sorta di «ordine cronologico» nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del «tipo» di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge.