(massima n. 1)
La circostanza che i diversi membri della famiglia trattengano per sé i proventi dei fondi da ciascuno d'essi coltivati non è preclusiva della configurabilità d'una impresa familiare coltivatrice, né è per sé dimostrativa dell'avvenuto scioglimento della stessa, che si attua, invece, con il consenso delle parti mediante la divisione del patrimonio comune oppure, limitatamente ad alcuno dei componenti della famiglia, per effetto di recesso o di esclusione (a seguito di decisione della maggioranza) con conseguente liquidazione dei diritti degli uscenti.