(massima n. 1)
Il principio del ne bis in idem che preclude l'esercizio di una nuova azione, sul medesimo oggetto, fra le stesse parti, opera unicamente quando l'azione precedentemente proposta sia stata definita con una decisione di merito, e non anche quando sia sfociata in una decisione meramente processuale di inammissibilitą o improponibilitą o improcedibilitą. Pertanto, qualora sia stata dichiarata inammissibile l'azione di dichiarazione giudiziale di paternitą (o maternitą) naturale perché non preceduta dal giudizio di ammissibilitą dell'azione ex art. 274 c.c., tale pronuncia non costituisce ostacolo alla riproponibilitą della stessa azione.