(massima n. 1)
Qualora il figlio naturale non riconoscibile secondo la normativa anteriore alla riforma del diritto di famiglia, abbia visto respingere la domanda rivolta al conseguimento dell'assegno di cui agli artt. 580 e 594 (vecchio testo) c.c., il passaggio in giudicato della relativa pronuncia non preclude il promovimento del giudizio per la declaratoria di paternitą o maternitą naturale, alla stregua della disciplina introdotta da detta riforma, considerato che l'accertamento di quella sentenza sul rapporto di filiazione ha carattere meramente incidentale, senza alcun pregiudizio sul diritto al riconoscimento (all'epoca insussistente).