(massima n. 1)
Nelle controversie concernenti la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, i soggetti attivamente e passivamente legittimati non possono conferire ad altri il potere di stare in giudizio in loro nome e conto, in quanto la rappresentanza negoziale è inammissibile in relazione a diritti indisponibili. Ciò vale tanto per il giudizio di cognizione piena, disciplinato dall'art. 269 c.c., che per quello preliminare, regolato dall'art. 274, il quale, pur essendo processualmente autonomo e pur avendo un diverso petitum immediato, ha, rispetto al primo, identica causa petendi, attinente al rapporto di filiazione che, attraverso la verifica di ammissibilità dell'azione ed il successivo accertamento di merito, si tende ad instaurare, ed è, per ciò solo, non estraneo ai rapporti di stato e partecipe del divieto di rappresentanza volontaria di cui all'art. 77 c.p.c.