(massima n. 1)
L'istituto dell'impresa familiare ha carattere residuale, in quanto appresta una tutela minima ed inderogabile a quei rapporti di lavoro comune che si svolgono negli aggregati familiari, ricondotti in passato ad una causa affectionis vel benevolentiae, o ad un contratto innominato di lavoro gratuito, con la conseguenza che l'istituto, e la correlativa competenza del giudice del lavoro, non č configurabile quando i rapporti intervenuti tra i componenti della famiglia, estrinsecantesi in un'attivitā economica produttiva, trovino il loro fondamento in un diverso rapporto contrattuale, quale quello di societā.