(massima n. 1)
La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 cod. civ quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui č coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltą e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignitą e all'onore dell'altro coniuge.