(massima n. 1)
In tema di riconoscimento dell'obbligazione indennitaria ex art. 129 bis cod. civ., solo il positivo accertamento della derivazione causale della nullitā dall'incapacitā d'intendere e volere al momento della celebrazione del matrimonio determina in via generale l'applicabilitā dell'articolo richiamato, in quanto produttivo di una condizione soggettiva incolpevole d'incapacitā, temporanea o definitiva, di prestare il consenso, mentre le altre cause, riconosciute in sede ecclesiastica e delibate positivamente, o direttamente accertate dal giudice italiano, devono essere valutate concretamente. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento della relativa indennitā, va accertata non solo la riferibilitā oggettiva della causa d'invaliditā al coniuge e la sua consapevolezza certa o probabile di essa, ma anche la circostanza che egli abbia posto in essere un comportamento, commissivo od omissivo, contrario al generale dovere di correttezza, il quale abbia contribuito alla celebrazione del matrimonio nullo.