(massima n. 1)
Il termine della prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso, ai sensi degli artt. 2957, secondo comma, c.c., decorre dall'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, il quale è fondato sul contratto di patrocinio, regolato dalle norme di diritto sostanziale del mandato, e non sulla procura ad litem, il cui fine è solo di consentire la rappresentanza processuale della parte. Tale termine, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza d'appello, senza che rilevi il conferimento di una nuova procura per l'appello al medesimo difensore, perché ciò implica la prosecuzione dell'affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente, non già il suo esaurimento.Per data della «decisione della lite», con riferimento alla quale l'art. 2957 secondo comma c.c. fissa il momento iniziale del decorso della prescrizione triennale per le competenze di avvocati e procuratori, va inteso il giorno della pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa.