(massima n. 1)
In tema di prestazioni professionali, la prescrizione del diritto al compenso dei professionisti decorre automaticamente, ai sensi dell'art. 2957 c.c., dalla conclusione della prestazione, la quale fa presumere l'immediata esigibilitą del corrispettivo, senza che abbia alcun rilievo l'apposizione del visto di conformitą sulla parcella da parte del competente consiglio dell'ordine, essendo altrimenti riconosciuta al professionista la possibilitą di fissare il termine iniziale di decorso della prescrizione in base ad una scelta arbitraria.