(massima n. 1)
Il bene immobile acquistato congiuntamente dai coniugi compartecipi di un'impresa familiare dopo l'inizio dell'impresa si presume sia stato acquistato con denaro proveniente dagli utili dell'attivitā comune, e pertanto ad esso si applicano le regole dettate dall'art. 230 bis c.c.; la presunzione puō essere superata dalla prova di circostanze atte ad escludere tale provenienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per difetto di motivazione, non avendo essa adeguatamente considerato nč l'anterioritā dell'impresa rispetto agli acquisti, nč il breve tempo intercorso tra la costituzione dell'impresa e gli acquisti stessi).