(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2947 c.c., nel caso di fatto illecito considerato dalla legge come reato, ove di questo, con sentenza penale irrevocabile resa nel giudizio penale, sia stata dichiarata l'estinzione per prescrizione, il diritto al risarcimento del danno (non prodotto dalla circolazione dei veicoli) soggiace al termine di prescrizione quinquennale, che inizia a decorrere nuovamente dalla data in cui la sentenza predetta č divenuta irrevocabile.