(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2947, terzo comma, c.c., il principio ex art. 183, primo comma, c.p. secondo cui, ove il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, la prescrizione biennale o quinquennale dell'azione civile risarcitoria decorre, in caso di estinzione del reato per amnistia, dal giorno di emanazione del provvedimento di clemenza e non da quello della pronuncia giudiziale meramente dichiarativa di applicazione del beneficio, trova deroga nell'ipotesi in cui l'applicazione del provvedimento di clemenza consegua ad una derubricazione dell'originaria imputazione, ovvero tutte le volte in cui l'originaria contestazione non consenta l'applicazione della causa di estinzione del reato (nella specie, amnistia), ma la possibilità di questa applicazione venga a profilarsi come conseguenza del riconoscimento di un'attenuante e del giudizio di equivalenza o di prevalenza di questa sull'aggravante contestata. Nelle suddette ipotesi solo dal momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile può ritenersi dichiarata, con effetto definitivo, l'estinzione, sicché è da tale data che decorre il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c.